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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
ECOBONUS: bozza nuovo DM su requisiti tecnici, massimali costo e procedure
L’art. 14 del D.L. 63/2013 prevede al comma 3-ter (introdotto dalla L. 205/2017, Legge di bilancio 2018) che con decreto vengano ridefiniti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
Il provvedimento si rende necessario perché i requisiti in oggetto sono stati definiti con decreti risalenti al 2007/2008 e non più aggiornati e adeguati in funzione dei nuovi requisiti minimi di prestazione energetica introdotti nel 2015, creando in tal modo difficoltà applicative.
Sulla base del quadro sopra delineato, il nuovo decreto al momento in bozza:
- effettua una ricognizione delle tipologie e caratteristiche degli interventi agevolabili, delle spese che possono essere ricomprese nei suddetti interventi e dei soggetti ammessi alla detrazione;
- effettua una ricognizione delle aliquote e dei valori di spesa massima ammissibili per macro categorie di interventi (Allegato B), introducendo altresì massimali specifici di costo parametrati a pertinenti unità di misura quali metri quadrati e potenza termica degli impianti da installare (Allegato I);
- ridefinisce gli adempimenti che devono effettuare i soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni.
Quanto in particolare agli adempimenti da effettuare, il decreto:
- reca il modello per l’asseverazione, da rilasciarsi a cura di un tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell’intervento eseguito ai pertinenti requisiti richiesti (Allegato A);
- reca una scheda contenente i principali dati estratti dall’Attestato di prestazione energetica (APE) o dall’Attestato di qualificazione energetica (AQE) da compilare e trasmettere all’ENEA (Allegato C), anche in questo caso a cura di un tecnico abilitato;
- reca il nuovo facsimile della scheda informativa dell’intervento, da compilare e trasmettere all’ENEA (Allegato D), a cura di un tecnico abilitato (seppure non in tutti i casi).
Infine il decreto riepiloga i valori di trasmittanza massimi (Allegato E), i coefficienti di prestazione minimi per le pompe di calore elettriche (Allegato F), i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa (Allegato G) e i requisiti dei collettori solari (Allegato H), necessari per l’accesso alle detrazioni.
L’introduzione di massimali specifici di costo parametrati a determinate grandezze comporterà inevitabilmente in molti casi un tetto massimo di detrazione inferiore a quello teoricamente previsto dalla legge.
Ad esempio:
- in virtù del massimale previsto di 500 Euro/m2, la riqualificazione energetica di una unità immobiliare di 100 m2 ubicata in zona climatica C potrà usufruire di una spesa totale di 50.000 Euro, con una detrazione di 32.500 Euro (65%) inferiore a quella massima teorica di 100.000 Euro;
- in virtù del massimale previsto di 450 Euro/m2, la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi per un totale di 40 m2 in unità immobiliare ubicata in zona climatica D potrà usufruire di una spesa totale di 18.000 Euro, con una detrazione di 9.000 Euro (50%) inferiore a quella massima teorica di 60.000 Euro.
Il decreto entrerà in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e si applicherà agli interventi avviati dopo la suddetta data.