Sent.C. Cass. 08/03/2001, n. 3381 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 08/03/2001, n. 3381

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Lavori relativi a lotti successivi al primo - Affidamento alla stessa impresa ex art. 12 L. 1978/1 - Conseguenze.
1. In tema di appalti di opere pubbliche, l'art. 12 della legge 1/78 (a mente del quale "L'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente") non impone alcun aggiornamento prezzi automatico - determinato tenendo conto della variazione media degli stessi a partire dalla precedente aggiudicazione -, ma consente soltanto che, al prezzo concordato, si applichi un miglioramento del ribasso, da stabilirsi tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori (per un importo inferiore al 5 per cento), con la conseguenza che la norma citata non può ritenersi automaticamente inserita in un contratto che non contenga alcun riferimento all'aggiornamento prezzi per i lotti di lavori successivo al primo aggiudicati all'impresa firmataria.


(Cod.civ. art. 1339; L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 12)R

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