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Sent. C. Stato 18/10/2000, n. 5601

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta regionale - Annullamento ministeriale - Poteri del Ministro.
1. L'autorizzazione regionale per la esecuzione di opera edilizia soggetta a vincolo paesaggistico, come previsto dall'art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497, può essere annullata dal Ministero competente; questo può riesaminare la stessa autorizzazione con riguardo alla mancanza di vizi di legittimità fra cui quello dell'eccesso di potere ma non può tornare sul giudizio tecnico della compatibilità del progetto di costruzione col vincolo paesaggistico, che spetta esclusivamente alla Regione.

1a. Ved. C. Stato V 17 ottobre 2000 n. 5557R, VI 9 ottobre 2000 n. 5395R, VI 9 ottobre 2000 n. 5386R, VI 25 settembre 2000 n. 5021R, VI 25 settembre 2000 n. 5020R, VI 19 settembre 2000 n. 4875R, VI 8 agosto 2000 n. 4345R, VI 6 luglio 2000 n. 3793R, VI 6 luglio 2000 n. 3778R, Cass. pen. III 29 maggio 2000 n. 1551[R=WP29MA001551], 29 maggio 2000 n. 6180[R=WP29MA006180], 17 marzo 2000 n. 3509[R=WP17M003509] e 7 marzo 2000 2732[R=WP7M002732]
(L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 7)R

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