Sent. CGAR. Sicilia 29/01/2001, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 29/01/2001, n. 3

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1. Appalti oo.pp. - Gara - A.T.I. - Ammissione - Requisiti - Importo iscrizione A.N.C. - Criterio. 2. Appalti oo.pp. - Gara - A.T.I. - Ammissione - Requisiti - Importo iscrizione A.N.C. - Con maggiorazione di un quinto - Inapplicabilità.
1. Ai fini dell'ammissione di una associazione temporanea di imprese ad una gara d'appalto di opera pubblica, i requisiti di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori devono essere verificati non sommando gli importi di iscrizione di ciascuna delle imprese associate a tutte le categorie richieste dal bando ma bensì sommando gli importi di iscrizione ad ogni singola categoria dichiarata prevalente e per la quale l'art. 7 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 richiede l'iscrizione fra quelle varie che compongono i lavori oggetto dell'appalto. 2. Ai fini dell'ammissione ad una gara d'appalto di opera pubblica, alle associazioni temporanee di imprese non si applica l'art. 5, comma 1, 2a parte, della L. 10 febbraio 1962 n. 57 secondo il quale le imprese possono assumere lavori di importo pari a quello per cui sono iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, aumentato di un quinto.

1a. Ved. Csi 6 novembre 2000 n. 436R, C. Stato VI 24 ottobre 2000 n. 5679R e C. Stato IV 11 ottobre 2000 n. 54512[R=WCS11O0054512].
(L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 7)[R=L74181,A=7] (L. 10 febbraio 1962 n. 57, art. 5, comma 1)[R=L5762,A=5]

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