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Sent. CGAR. Sicilia 06/11/2000, n. 436

47941 47941
1. Appalti oo.pp. - Gara - A.T.I. - Ammissione - Requisiti - Importo di lavori assumibile da ciascuna impresa.
1. Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 il disposto dell'art. 5, comma 1, 2a parte, della L. 10 febbraio 1962 n. 57 come modificato dall'art. 2 della L. 29 marzo 1965 n. 203 si applica anche alle imprese riunite in associazione temporanea: ciascuna di esse può assumere lavori sino ad un importo uguale a quello per cui è iscritta nell'albo nazionale costruttori aumentato di un quinto.

1a. Ved. C. Stato VI 24 ottobre 2000 n. 5679R e C. Stato IV 11 ottobre 2000 n. 5412R.
(L. 10 febbraio 1962 n. 57, art. 5, 1° c., 2a parte[R=L5762,A=5] L. 29 marzo 1965 n. 203, art. 2[R=L20365,A=2]; D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 23, 5° c.)[R=DLG40691,A=23]

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