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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Decorrenza del termine di impugnazione del permesso di costruire da parte di terzi
La Sent. C. Stato 23/05/2018, n. 3075, ha ribadito che il termine per impugnare il permesso di costruire da parte di terzi decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che la "piena conoscenza" del provvedimento non deve essere intesa quale "conoscenza piena ed integrale" del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente.
Nel caso di specie, in applicazione dei descritti principi, è stato ritenuto che il termine per l'impugnazione del permesso di costruire è iniziato a decorrere dal momento in cui il ricorrente - proprietario confinante di un immobile posto di fronte a quello oggetto dei contestati titoli edilizi - ha avuto conoscenza dell'esistenza del permesso di costruire e della sua portata lesiva e manifestato al Comune preoccupazioni in ordine alla conformità dell'intervento alla disciplina di riferimento.