Sent. C. Stato 02/03/2000, n. 1096 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 02/03/2000, n. 1096

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Termine - Decorrenza. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta - Annullamento ministeriale - Su controllo di legittimità.
1. Il termine perentorio di 60 giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 1 della L. 8 agosto 1985 n. 431 il Ministero dei beni culturali ed ambientali può annullare il nulla osta regionale rilasciato, ai sensi dell'art. 7 della stessa L. 85/431, per edificazione in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497 decorre dal giorno in cui il Ministero riceve il detto nulla osta completo della relativa documentazione. Il termine perentorio di 60 giorni suddetto può essere interrotto da integrazioni istruttorie disposte dal Ministero. 2. Per l'annullamento ministeriale - previsto dalla L. 8 agosto 1985 n. 431 - del nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Regione non si richiede un riesame delle valutazioni tecnico-discrezionali della Regione ma solo un controllo di mera legittimità sull'eventuale eccesso di potere per difetto del procedimento o di una congrua motivazione.


(L. 29 giugno 1939 n. 1497R; L. 8 agosto 1985 n. 431, artt. 1 e 7)R (L. 8 agosto 1985 n. 431)

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