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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 19/06/2018, n. 5
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- L.R. 17/12/2018, n. 19
- Avviso di rettifica in B.U. 28/06/2018, n. 26, Suppl. Ord. n. 3
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna, dell'ambiente e del territorio, detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale, perseguendo in particolare i seguenti scopi: |
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Art. 2 - Regime di fauna selvatica. Specie particolarmente protette1. Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 157/1992. 2. Fanno parte |
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Art. 3 - Promozione e valorizzazione delle risorse faunistico-territoriali1. La Regione, avvalendosi previo accordo della collaborazione dell'Università, di musei naturalistici, degli enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole e ambientaliste, nonché di associazioni culturali e di associazioni cinofile, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e delle modalità di tutela dello stesso. 2. La |
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Art. 4 - Funzioni amministrative1. Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 157/1992 e dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive competenze. In particolare, alle province ed alla Città metropolitana di Torino spettano le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità all'articolo 1, comma 3 della legge 157/1992. All'espletamento di tali funzioni le province e la Città metropolitana di Torino provvedono attraverso adeguati servizi tecnico-ispettivi. 2. Per il perseguimento delle specifiche finalità istitutive di cui all'articolo 10, comma 6 della legge 157/1992, le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, sono esercitate dagli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai Comprensori alpini (CA), in forza delle disposizioni della presente normativa. |
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Art. 5 - Regolamenti di attuazione1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l), con propri regolamenti, nel rispetto dei principi individuati al presente capo ed ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina: a) i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione, nonché la predisposizione di testi relativi alle principali nozioni su cui vertono gli esami; |
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CAPO II - Pianificazione faunistico-venatoria |
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Art. 6 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e il territorio delle Alpi sono soggetti a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarità, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l'ambiente, al conseguimento ed al mantenimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. N25 2. Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 157/1992, realizza il coordi |
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Art. 7 - Piani faunistico-venatori provinciali e della Città metropolitana di Torino1. Le province e la Città metropolitana di Torino, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 e secondo le modalità previste all'articolo 3 della legge regionale 23/2015, piani faunistico-venatori di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei. 2. I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegeta |
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Art. 8 - Istituti di conservazione e riproduzione della fauna selvatica1. Ai fini della presente legge si definiscono istituti di tutela, conservazione, protezione, rifugio, riproduzione, ripopolamento, sosta di fauna selvatica, migratoria e stanziale, e cura della prole: a) le oasi di protezione; b) le zone di ripopolamento e cattura; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; |
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CAPO III - Caccia programmata |
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Art. 9 - Ripartizione del territorio1. La Regione, in attuazione della legge 157/1992, anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio per favorire il loro impegno nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali, determina in modo adeguato le dimensioni spaziali e faunistiche dei singoli ambiti venatori. Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell’ATC o CA ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestio |
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Art. 10 - Definizione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini1. Gli ATC ed i CA corrispondono ad aree di dimensione sub-provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità territoriale e sono delimitate da confini naturali. Sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 6, con gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale, tutela del territorio e delle colture agricole, prev |
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Art. 11 - Comitati di gestione degli ATC e dei CA. Natura ed organi1. I comitati di gestione degli ATC e dei CA sono organismi tecnico-operativi di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile. In considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite sono soggetti all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed operano nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione. 2. Il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più ATC o CA o di più aree omogenee ad un unico comitato di gestione. I comitati di gestione possono, altresì, procedere a stipulare convenzioni con altri ATC o CA per l'utilizzo comune di dipendenti e collaboratori. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono elargire contributi economici, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ad associazioni o enti che collaborano nella gestione faunistico-venatoria esclusivamente a seguito di produzione di documentazione fiscale idonea e congrua atta a comprovare l'utilizzo dei fondi per gli scopi preposti, attinenti ad azioni specifiche finalizzate ad aspetti di tutela ambientale e prevenzione de |
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Art. 12 - Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilita la superficie venabile di ogni ATC e CA, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, determina il numero ed i criteri di ammissibilità dei cacciatori negli ATC e nei CA. 2. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non supe-riore al 10 per cento dei cacciatori amm |
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CAPO IV - Esercizio dell'attività venatoria |
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Art. 13 - Calendario venatorio regionale1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e concernenti i seguenti aspetti: |
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Art. 14 - Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce: a) i criteri istitutivi, le modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle seguenti zone, anche a gestione diretta da parte degli ATC e dei CA: 1) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo; |
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Art. 15 - Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati1. Sono consentiti appostamenti purché temporanei. Si considerano temporanei ai fini della presente legge, gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata che non comportano modificazioni del sito. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la realizzazione degli appostame |
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Art. 16 - Recupero capi abbattuti1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 2 novembre 19 |
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CAPO V - Strutture private per l'esercizio dell'attività venatoria e la produzione della fauna selvatica |
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Art. 17 - Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC e del 7 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun CA, può autorizzare, secondo i criteri individuati dal piano faunistico venatorio regionale l'istituzione di AFV ed AATV. L'autorizzazione dell'istituzione e il rinnovo di concessione di AFV e AATV è resa nota a terzi nelle forme previste dalle leggi vigenti. La Giunta regionale approva il regolamento di disciplina e le condizioni autorizzative di permanenza e rinnovo delle AFV e delle AATV. 2. Le AFV, a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono scopo di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. La richiesta di concessione viene presentata corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di as |
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CAPO VI - Attività correlate alla fauna selvatica |
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Art. 18 - Commercializzazione della fauna selvatica1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la valorizzazione economica delle carni di selvaggina, disciplina la commercializzazione della fauna selv |
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Art. 19 - Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attività dei centri di recupero degli animali selvatici1. Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero gi� |
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Art. 20 - Controllo della fauna selvatica1. Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, la Giunta regionale predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992. N4 2. Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione |
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Art. 21 - Portale faunistico-venatorio |
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Art. 22 - Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica |
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CAPO VII - Divieti e sanzioni |
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Art. 23 - Divieti1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali, è vietato: a) negli ATC e nei CA, l'esercizio della caccia in ambito territoriale diverso da quello di ammissione; b) l'uso di più di due cani per cacciatore e di più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dell'uso dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, nonché ad esclusione di un cane di età inferiore a diciotto mesi, identificabile mediante tatuaggio o microchip, per cacciatore, per comitiva o per muta specializzata; c) l'abbattimento o la cattura della femmina del fagiano di monte; d) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale, nonché per quanto previsto all'articolo 20, comma 3; e) la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, cinghiali e alla volpe nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale e per l'attività di controllo ai sensi degli articoli 20 e 22, secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale; f) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammi |
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Art. 24 - Sanzioni amministrative1. Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 21 e 31 della legge 157/1992 e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate: a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità alla disciplina prevista all'articolo 5, comma 1, lettera f): sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00, più la revoca dell'autorizzazione; b) vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00; c) caccia senza licenza per mancato conseguimento della stessa: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 euro, il cui importo è raddoppiato in caso di recidiva; d) caccia senza tesserino venatorio o senza ammissione nell'ATC o nel CA: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; e) caccia nelle ore notturne o, comunque, oltre gli orari consentiti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; f) caccia fino 30 minuti oltre l'orario consentito dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00; g) caccia nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 euro; h) caccia a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzo, a scopo venatorio, di scafandri ovvero di tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 euro per ogni trasgressore; i) abbattimento o caccia di capi di fauna selvatica appartenenti alla tipica fauna alpina, in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio o abbattimento di tali capi senza autorizzazione ed in ogni caso della femmina di fagiano di monte: sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00; N21 l) abbattimento o cattura di capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro100,00 a euro 600,00; m) N22 n) esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; |
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CAPO VIII - Strutture amministrative |
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Art. 25 - Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica1. È istituita la Commissione consultiva regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecn |
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Art. 26 - Vigilanza venatoria1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata: a) ai soggetti di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 157/1992; b) N9 |
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CAPO IX - Tasse e contributi |
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Art. 27 - Tasse di concessione regionale in materia venatoria |
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Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali1. Le AFV e le AATV autorizzate continuano ad essere soggette alle disposizioni previgenti non in contrasto con la disciplina prevista dall'articolo 17 e dall'articolo 16 della legge 157/1992, salvo per gli aspetti connessi alla tassa di concessione che vengono adeguati alla data del 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, secondo le disposizioni ivi riportate ed in base a quanto stabilito dalla Giunta regionale. 2. N23 |
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Art. 29 - Abrogazioni |
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Art. 30 - Disposizioni finanziarie0.1. Le tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con D.Lgs. 230/1991 sono rideterminate come nella tabella A allegata alla presente legge, di cui all'allegato B della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018). N11 1. Le entrate derivanti dalle tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa approvata con D.Lgs. 230/1991, quantificate per gli anni 2018, 2019 e 2020 in euro 2.538.000,00 annui, già iscritte nel bilancio di previsione fin |
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CAPO X - Entrata in vigore |
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Art. 31 - Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino |
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Allegato - Tabella A
TABELLA A (Articolo 27, comma 2) Rideterminazione delle tasse di concessione regionale di cui al titolo II, numeri d'ordine 16 e 17 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158)
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