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Sent.C. Stato 19/05/2000, n. 2908

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica della Commissione - Anche in base a fonti non ufficiali (A.N.C.E.) - Legittimità - Condizioni. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Discrezionalità tecnica della Commissione - Limiti. 3. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica della Commissione - Nel caso di appalto a corpo - Controllo necessario dei prezzi singoli.
1. La Commissione giudicatrice di una gara d'appalto di lavori pubblici può procedere alla verifica delle offerte anomale, anche se il bando di gara non lo prevede espressamente, chiarendo dati tecnici ed economici in base a dati ricavati da fonti non ufficiali (come la tabella dei costi medi della manodopera edile predisposta nella Provincia dell'Associazione nazionale costruttori edili). 2. Le valutazioni sull'anomalia di offerte ad una gara d'appalto di lavori pubblici rientrano nelle discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice che solo per travisamento dei fatti o per manifesta irrazionalità può essere sindacata in sede di legittimità. 3. Per l'art. 21, comma 1 bis, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 le giustificazioni dell'impresa nel corso del procedimento per la valutazione delle offerte anomale devono riguardare le "voci di prezzo" più significative che concorrono a formare l'offerta. Però in un appalto a corpo ciò non significa che debbono giustificarsi i singoli prezzi a sé stanti, ma deve invece tenersi conto della loro incidenza sull'offerta complessiva; infatti il detto procedimento di verifica delle offerte anomale ha il fine di accertare l'affidabilità delle offerte e di garantire quindi una seria esecuzione dei lavori in appalto.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, comma 1 bis)R

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