La Circolare in oggetto fornisce chiarimenti in merito alla cessione del credito derivante dalle detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di riqualificazione energetica (c.d. “eco-bonus”), ai sensi dell’art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 63, commi 2-ter e 2-sexies. Il tutto, sulla base delle novità normative introdotte dall'art. 1 della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ed in attesa di un nuovo provvedimento attuativo che dovrà sostituire il precedente Provvedimento 108572/2018 per tenere conto di tali novità normative.
Di particolare rilevanza appare l'interpretazione fornita dalla Circolare in merito al novero dei soggetti nei cui confronti il credito può essere ceduto, data l'estensione operata dalla Legge di bilancio 2018 a, genericamente, "tutti gli altri soggetti privati".
L’Agenzia delle entrate - sulla scorta del parere fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato - ha ritenuto di interpretare in maniera estremamente restrittiva tale indicazione della norma, chiarendo che:
a) la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
b) per “altri soggetti privati” devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Ad esempio, il credito potrebbe essere ceduto ad altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali oppure, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo (sempre ad esclusione, come chiarito, per i soggetti diversi dai c.d. “no tax area”, della cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari).
Questa restrittiva interpretazione fa salvi gli eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti in data precedente all’emanazione della Circolare, ivi compresa la cessione del credito a soggetti diversi dal novero di quelli sopra indicati.