Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti, con i quali sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, prevista dall’art. 14 e dell’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Gli istanti chiedono, in particolare, da quale momento diventi utilizzabile il credito da parte del cessionario e, se per il suo utilizzo sia necessaria preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente.
È stato chiesto, inoltre, se per rendere efficace, ai fini fiscali, la cessione debbano essere rispettate specifiche formalità; al riguardo, si chiede se l’atto di cessione redatto in forma scritta rilevi ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.
Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che gli articoli 14 e 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 stabiliscono, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad