Sent.C. Stato 15/04/1999, n. 471 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 15/04/1999, n. 471

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1. Professionisti Mediatore Sua iscrizione in altri albi Incompatibilità ex L. 1989 n. 39 Questione infondata di costituzionalità. 2. Professionisti Ordini professionali Legittimati alla tutela degli interessi della categoria. 3. Professionisti Agente immobiliare Limiti di competenza - Esclusione di perizie di competenza geometri. 4. Professionisti Mediatore Iscrizione negli elenchi di periti Camere di commercio e Tribunali ex art. 13 D.M. 1990 n. 452 - Illegittimità.
1. Per l'art. 5, 3° comma, lett. b) della L. 3 febbraio 1989 n. 39 (Disciplina della professione di mediatore), nella parte in cui stabilisce che l'esercizio dell'attività di mediatore è incompatibile con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli, registri, la questione di costituzionalità ex artt. 35 e 41 della Costituzione è infondata. 2. Gli ordini professionali possono impugnare le norme ed i provvedimenti che ledono gli interessi della categoria di professionisti che essi rappresentano e non quelli dei singoli professionisti. 3. Agli agenti immobiliari possono essere affidate - secondo l'interpretazione che va data all'art. 3 della L. 3 febbraio 1989 n. 39 ed all'art. 13 del relativo Regolamento di attuazione, D.M. 21 dicembre 1990 n. 452 - non le perizie riservate alla competenza dei geometri ma soltanto le perizie rientranti nella specifica competenza degli stessi agenti. 4. L'art. 13 del D.M. 21 dicembre 1990 n. 452, nella parte in cui prevede che tutti gli agenti mediatori, e non solo gli agenti immobiliari, possono iscriversi nel ruolo dei periti ed esperti presso le Camere di commercio e negli elenchi dei consulenti presso i Tribunali, è illegittimo per contrasto con l'art. 3 della L. 3 febbraio 1989 n. 39.

2. La successiva Csi 14 giugno 1999 n. 254R - che cita le conformi C. Stato V 20 agosto 1996 n. 929[R=WCS20AG96929] e 23 maggio 1997 n. 527[R=WCS23MA97527] - afferma che dalle funzioni degli organi professionali (Ordini, Collegi) è esclusa la tutela degli interessi della categoria professionale «che farebbe degli Ordini (e dei Collegi, ndr) un'abnorme figura di associazione obbligatoria e munita di potestà pubblica, per la difesa di interessi privati settoriali».
[Cost. artt. 35 e 41; L. 3 febbraio 1989 n. 39, art. 5, comma 3, lett. b)]R (L. 3 febbraio 1989 n. 39, art. 2, comma 1) (L. 3 febbraio 1989 n. 39, art. 3; D.M. 21 dicembre 1990 n. 452, art. 13)[R=DM21D90,A=13]

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