Sent.C. Stato 02/10/2009, n. 6011 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 02/10/2009, n. 6011

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1. Professionisti - Ordini professionali - Interessi di categoria - Difesa - Legittimità 2. Progetto oo.pp. - Incarico affidato da P.A. - Ad ingegnere o architetto dipendente pubblico - Riduzione ex art. 62, R.D. 1925/2537
1. Gli ordini e i collegi professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale nell’ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell’ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all’ordine, di cui l’ente ha la rappresentanza istituzionale. 2. La norma dell’art. 62, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 relativa all’esercizio della libera professione da parte di ingegneri ed architetti impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato e degli altri enti territoriali ha stabilito un nesso inscindibile tra esercizio autorizzato di attività professionali e riduzione del compenso per le attività rese agli enti pubblici (compresi quelli con finalità di pubblico interesse), di guisa che, in tutti i casi nei quali il diritto all’esercizio della libera professione - in via continuativa, temporanea o saltuaria - resti condizionato, oltre che all’iscrizione all’albo, ad un’apposita autorizzazione gerarchica, non può non trovare applicazione la riduzione degli onorari di tariffa, a vantaggio dell’ente che della prestazione si avvale.

1. Conf. C. Stato VI 15 aprile 1999 n. 471 R; Csi 21 luglio 1984 n. 88 [R=WCSI21L8488]. Ved. anche Csi 22 aprile 2002 n. 212 [R=WCSI22A02212]; C. Stato V 15 settembre 2001 n. 4819 R; IV 22 ottobre 1993 n. 918 [R=WCS22O93918]. 2. Conf. C. Stato II, Par. 7 giugno 1989 n. 348 [R=WCS7G89348]; C. Conti, sez. controllo 5 dicembre 1985 n. 1607 [R=WCO5D851607].

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