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Sent.C. Cass. 18/11/1998, n. 11636

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1. Infortunio sul lavoro - Infortunio in itinere - Pausa per pranzo - Rientro a casa con mezzo proprio nonostante la predisposizione di apposito capannone sul cantiere di lavoro - Infortunio non indennizzabile.
1. Non è configurabile la fattispecie dell'infortunio in itinere indennizzabile, attesa la mancanza del necessario collegamento tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico, nell'ipotesi in cui l'infortunio si sia verificato mentre il prestatore di lavoro, invece di trattenersi in cantiere nell'intervallo meridiano per il pranzo per consumare il pasto nell'apposito capannone prefabbricato, apprestato dal datore di lavoro ed attrezzato allo scopo con tavole e panche (secondo quanto prescritto dall'art. 43 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303), si recava con la propria auto dal luogo di lavoro alla propria abitazione durante l'intervallo suddetto.


(D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, art. 43)R

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