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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 26/04/2018, n. 9
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- L.R. 23/12/2022, n. 53
- L.R. 23/12/2022, n. 52
- L.R. 06/05/2022, n. 15
- L.R. 30/04/2020, n. 1
- L.R. 25/06/2019, n. 24
- L.R. 28/12/2018, n. 51
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Principi e finalità1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in aderenza ai principi contenuti nella carta costituzionale e nel rispetto delle prerogative dello Stato, sono finalizzate allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale calabrese, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. L |
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Art. 1-bis - (Consulta regionale per la legalità)1. È istituita, presso il Consiglio regionale della Calabria, la Consulta regionale per la legalità quale organo di consulenza della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa e della Giunta regionale. 2. La Consulta regionale per la legalità è composta da: a) il Presidente della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, che la presiede; b) previa intesa, un rappresentante dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizza |
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Art. 2 - Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo |
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Art. 3 - Osservatorio indipendente sull'attuazione partecipata1. Al fine di valorizzare e monitorare l'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge è istituito, presso il dipartimento regionale competente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio indipendente sulla attuazione partecipata, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58. Le funzioni dell'Osservatorio indipendente sono finalizzate alla valutazione partecipata, al controllo sociale e al confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative, pubbliche e private, tese a contrastarla. Inoltre, in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 2, elabora e propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare riferimento alle misure per la trasparenza e legalità nell'azione amministrativa individuate dalla normativa nazionale e internazionale e dalle linee guida vigenti. 2. L'Osservatorio di cui al presente articolo è composto da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere e per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia |
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Art. 4 - Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA)1. La Commissione consiliare contro la 'ndrangheta predispone annualmente il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA). Il Piano prevede l'insieme delle azioni e dei provvedimenti che la Regione Calabria intende adottare per prevenire: |
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Art. 5 - Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità1. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove la stipula di accordi di programma e di altri accordi di collaborazione con i seguenti soggetti: a) le associazioni di promozione sociale di cui al Capo II del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nell'apposita sezione del |
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Art. 6 - Sezione di documentazione della legalità1. Presso il Polo culturale Mattia Preti, già operante nei locali ove ha sede il Consiglio regionale, e che custodisce un patrimonio culturale composto anche di un numero cospicuo di documenti utili a favorire la conoscenza del fenomeno della 'ndrangheta, è istituita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Sezi |
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Art. 7 - Costituzione in giudizio1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa demandate dallo Statuto, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa. 2. La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stat |
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TITOLO II - Promozione della legalità |
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Capo I - Interventi di prevenzione primaria e secondaria |
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Art. 8 - Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile1. Al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e di agevolare percorsi di cittadinanza attiva ed educazione civica e di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi e della criminalità organizzata e 'ndranghetista, la Regione promuove la stipula di convenzioni con le scuole e le università calabresi, gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli imprenditori e di categoria, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'articolo 5. 2. La Regione, in particolare, per stimolare le giovani generazioni allo studio e alla conoscenza critica del fenomeno mafioso e per concorrere allo sviluppo di una coscienza civile e democratica, promuove le seguenti iniziative: a) realizzaz |
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Art. 9 - Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico1. La Regione concorre alla diffusione dei principi etici nella vita d'impresa e nei comportamenti aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della legalità introdotti dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario), anche attravers |
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Art. 10 - Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche. Protocollo d'intesa con ANAC, Ministero dell'interno e enti locali per prevenire infiltrazioni mafiose negli enti locali1. La Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità mediante: a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione |
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Sezione I - Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati |
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Art. 11 - Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati1. La Regione Calabria, in attuazione dell'accordo, sottoscritto a Reggio Calabria in data 1° luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere", richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) attuativo degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, promuove azioni volte a sostenere percorsi di inclusione sociale e di diffusione della legalità in favore dei seguenti soggetti: a) min |
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Sezione II - Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione |
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Art. 12 - Disposizioni generali e definizioni1. La Regione Calabria, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi 108/1996 e 44/1999 e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese, previo avviso pubblico, eroga contributi in favore di associazioni economiche sociali, fondazioni antiusura e antiracket presenti nel territorio regionale e iscritte negli appositi elenchi provinciali, di cui all’articolo 13, comma 2, della l. 44/1999 e all’articolo 15, comma 4, della l. 108/1996, depositati presso le Prefetture, per specifi |
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Art. 13 - Fondo regionale di prevenzione e solidarietà1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente sezione, il dipartimento regionale competente eroga le risorse finanziarie del "Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime di c |
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Art. 14 - Destinatari del Fondo1. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono le vittime di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura aventi residenza e |
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Art. 15 - Premialità per le vittime della criminalità e della violenza di genere |
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Sezione III - Interventi regionali per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico |
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Art. 16 - Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico1. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie. 2. Le sale da gioco, le sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e delle rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente, osservano la chiusura dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 24:00 alle ore 09:00. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. N40 3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; |
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Capo II - Interventi di prevenzione terziaria |
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Art. 17 - Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati1. La Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la prevenzione terziaria attraverso: a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità |
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Art. 18 - Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale1. La Regione promuove azioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lav |
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Art. 19 - Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 2, istituisce una apposita sezione con funzioni di Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale. 2. Il Tavolo, senza oneri a carico del bilancio regionale, svolge i seguenti compiti: a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, e con le istituzioni univ |
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Art. 20 - Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso. 2. La Regione promuove adeguati interventi e adotta misure efficaci per agevolare l'inserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere con il coinvolgimento dei sindacati, degli enti, della Consigliera di parità regionale e delle associazioni datoriali. La Regione, inoltre, supporta l'azione genitoriale attraverso l'accoglienza e la presa in carico dei figli minori di età presso strutture con finalità educati |
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TITOLO III - Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo |
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Capo I - Disposizioni generali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture |
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Art. 21 - Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture1. Presso l'Autorità Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita con la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, si colloca l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Osservatorio, anche in qualità di Sezione Regionale dell'Osservatorio Nazionale istituito presso l'ANAC, svolge le attività ad essa demandate ai sensi dell' |
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Art. 22 - Processo di riduzione delle stazioni appaltanti |
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Art. 23 - Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali1. La Regione promuove, in attuazione dell'articolo 10-bis della legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) e in coerenza con i principi di cui alla legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e 'ndranghetista, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali. 2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di cont |
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Capo II - Edilizia e costruzioni |
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Art. 24 - Oggetto1. Le disposizioni del presente Capo sono volte specificatamente ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che altera |
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Art. 25 - Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori. 2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra |
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Art. 26 - Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attiv |
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Art. 27 - Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata1. La Regione, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede: |
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Art. 28 - Efficacia dei titoli abilitativi1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, è acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/201 |
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Art. 29 - Elenco regionale dei prezzi1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone e aggiorna l'elenco regi |
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Capo III - Autotrasporto e facchinaggio |
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Art. 30 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto dell |
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Art. 31 - Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari1. Gli operatori economici che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi e autotrasporto di merci in conto proprio devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) e dell' |
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Art. 32 - Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari, la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, opera in particolare per: a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, |
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Art. 33 - Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di vigilanza sugli appalti sottocosto, adotta e diffonde |
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Capo IV - Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura |
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Art. 34 - Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo |
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Art. 35 - Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare1. La Regione, per tutelare la legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali |
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Art. 36 - Rete del lavoro agricolo di qualità1. La Regione Calabria, per rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavo |
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Art. 37 - Interventi di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura1. Al fine di prevenire lo sfruttamento in agricoltura e il fenomeno del caporalato, è data facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di attività correlate alla coltivazione. 2. La Regione Calabria, per raggiungere gli obiettivi inerenti allo sfruttamento del lavoro agricolo e alla lotta al caporalato, si impegna a diffondere pratiche e misure di semplificazione amministrativa per valorizzare e incentivare le attività economiche del settore agricolo delle imprese che scelgono di operare con legalità e sicurezza, contrastando ogni forma di caporalato e sfruttamento criminale della manodopera. 3. La Regione concede in uso, in via prioritaria, ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organ |
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Capo V - Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale |
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Art. 38 - Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie1. I soggetti titolari dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria) trasmettono all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente d |
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Art. 39 - Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale1. La Regione stipula protocolli di intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia am |
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TITOLO IV - Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali |
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Capo I - Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione |
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Art. 40 - Principi generali e Codice etico1. La Regione persegue la trasparenza, la correttezza, la legalità e l'eticità dell'azione dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali |
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Art. 41 - Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri1. Ciascun consigliere regionale, entro tre mesi dalla proclamazione, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti: a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese; |
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Art. 42 - Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere |
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Art. 43 - Adempimenti in corso di mandato1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L. 659/1981, nel caso di erogazione in corso di mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo che nell'anno superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il s |
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Art. 44 - Adempimenti relativi alla trasparenza associativa1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza o non appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, a |
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Capo II - Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali |
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Art. 45 - Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali1. È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, l'anagrafe pubblica dei consiglieri, d |
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Art. 46 - Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali1. Il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, i seguenti dati: a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo; b) il curriculum; c) gli emolumenti, indennità e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione; N25 d) ogni altro compenso connesso all'assunzione della carica; |
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Art. 47 - Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori1. Entro tre mesi dalla proclamazione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica: a) per il President |
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Art. 48 - Aggiornamenti e variazioni1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenut |
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Art. 49 - Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima atte |
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Art. 50 - Diffida e sanzioni amministrative1. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile. 2. In caso di mancata o incompleta pres |
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Art. 51 - Pubblicazione sul BURC |
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Capo III - Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive |
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Art. 52 - Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 44 e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, i seguenti soggetti: |
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Art. 53 - Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 44 e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali i seguenti soggetti: a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione compresi nel sistema degli enti pubblici regionali di cui alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, azie |
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TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 53-bis - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 54 - Giornata contro i rischi del gioco d'azzardo |
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Art. 55 - Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo1. In attuazione dell'articolo 2, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di violenza nell'età giovanile e promuovere un uso consapevole della re |
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Art. 56 - Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la "Giornata |
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Art. 57 - Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"1. La Regione Calabria aderisce all'associazione "Avviso pubblico", organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed |
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Art. 58 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. 2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la 'ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nel PSLA di cui all'articolo 4, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale; |
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Art. 59 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati in 782.500,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e in 354.500,00 euro per le annualità 2019 e 2020, si provvede: a) per 200.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità; |
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Art. 60 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 (Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa); b) articoli 4 e 11 della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 (Promozione del sistema integrato di sicurezza); |
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Art. 61 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.
La presen |
Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 06/05/2022, n. 15.
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18/11/2024
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