N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 7, comma 1, della L.R. 28/12/2018, n. 51, così recitava:

"Art. 22 - Processo di riduzione delle stazioni appaltanti

1. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione delle procedure di appalto, nonché di prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazioni mafiose e ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi e forniture mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

3. I comuni e le loro unioni possono avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, quale soggetto aggregatore regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni delle province e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

4. L'Osservatorio regionale promuove protocolli di intesa al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato sul territorio regionale da parte delle stazioni appaltanti."

Dalla redazione