Il Decreto sostituisce alcune tabelle di cui al D. Leg.vo 29/10/1999, n. 461 ed al D. P.C.M. 21/02/2000.
Le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, dei citati decreti, sono evidenziate nelle tabelle 1.a, 1.b; 2.a, 2.b; 3.a, 3.b; 4.a, 4.b; 5.a, 5.b; 6.a, 6.b; 7.a, 7.b; 8.a, 8.b; 9.a, 9.b; 10.a, 10.b; 11.a e 11.b allegate al Decreto in oggetto.
Ferma restando l’attuazione del trasferimento delle strade indicate nel Decreto, resta di competenza della stazione appaltante l’ultimazione dei lavori per i quali, alla data del Decreto stesso, sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione, ovvero dei lavori per i quali, entro il 31/07/2017, sia stata definita la progettazione e autorizzata la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico della medesima stazione appaltante il contenzioso instaurato in relazione a fatti ed atti antecedenti alle date di scadenza di cui al primo periodo, aventi ad oggetto i beni trasferiti.