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Sent. C. Cass. civ. 25/02/1986, n. 1182

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1. Limiti di competenza - Geometra - Progetto di opera in cemento armato - Illegittimità - Controfirmato e vietato da ingegnere - Irrilevanza - Nullità del relativo contratto di appalto.

1. La redazione di un progetto eseguita da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittima e a renderla legittima non basta che il progetto redatto dal geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, assumendosi la responsabilità dei calcoli delle strutture armate. (Nella specie l'appaltatore aveva chiesto la dichiarazione di nullità del contratto avente ad oggetto la costruzione di una piscina coperta per essere stato redatto il progetto da un geometra).

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