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Sent. C. Cass. 27/07/1987, n. 6489

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1. Vizi e difetti - Presa in consegna dell'opera - Senza verifica - Equivale ad accettazione solo se avviene senza riserve. 2. Vizi e difetti - Accettazione dell'opera - Effetti sul diritto alla garanzia. 3. Vizi e difetti - Verifica dell'opera - Incidenza sulla garanzia.
1. In materia di appalto, ai fini della garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 C.c., l'omissione, da parte del committente, della verifica dell'opera appena l'appaltatore lo abbia posto in condizione di poterla eseguire, importa accettazione dell'opera stessa soltanto ove il committente ne riceva senza riserva la consegna. In presenza di siffatta riserva, incompatibile con la volontà di accettare l'opera, non possono, infatti, ricollegarsi alla mora del committente, cioè alla esecuzione del collaudo oltre il termine contrattuale, gli effetti della accettazione tacita, né dalla scadenza di tale termine possono farsi discendere gli stessi effetti che il 3° c. dell'art. 1665 C.c. ricollega alla ipotesi della ingiustificato omissione della verifica nonostante l'invito fatto dall'appaltatore. 2. In materia di appalto, l'accettazione dell'opera da parte del committente, qualora sussistano i presupposti per ritenerla avvenuta, non comporta inesistenza del diritto del committente alla garanzia ex art. 1667 C.c., ma costituisce soltanto un fatto impeditivo al sorgere della responsabilità dell'appaltatore, come tale non rilevabile di ufficio dal giudice in difetto di contestazione. 3. In materia di responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera, il risultato positivo o negativo della verifica, cioè il giudizio espresso dal collaudatore per conto del committente circa la rispondenza o meno dell'opera alle condizioni del contratto o alle regole dell'arte, rappresenta un accertamento tecnico unilaterale che, come tale, non vincola l'altra parte, né può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della responsabilità dell'appaltatore, a meno che le parti non abbiano concordato di accettare a priori le decisioni del collaudatore e gli abbiano, quindi, attribuito le funzioni e i poteri di un vero e proprio arbitro.

1. Ved. Cass. 17 maggio 1950 n. 1273.[R=W17MA501273] La garanzia - a cui l'appaltatore è tenuto per i difetti (ossia vizi e difformità) dell'opera ex art. 1667, 1° c., 1° parte, C.c. - non è dovuta se il Committente debba, a norma dell'art. 1665, 4° c., C.c., considerarsi accettante dell'opera per averla presa in consegna senza riserve, pur non avendo proceduto alla verifica (Cass. 14 aprile 1980 n. 344, [R=W14A80344] 6 novembre 1975 n. 3752[R=W6N753752]). 2. Ved. Cass. 15 giugno 1981 n. 3879.[R=W15G813879]
1.2.3. C.c. artt. 1665, 1667

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