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Sent.C. Cass. 19/10/1988, n. 5675

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1. Professionisti - Tariffa professionale - Minimi inderogabili - Patto in deroga - Nullità - Esclusione - Limiti
1. L'inderogabilità dei minimi di tariffe professionali di per sé non comporta, in mancanza di corrispondente ed espressa previsione di legge (come quella, di cui all'art. 42 L. 13 giugno 1942 n. 794, per i minimi tariffari di avvocati e procuratori), la nullità, ai sensi dell'art. 1418 C.c., del patto in deroga ai minimi predetti, il quale può risultare anche per facta concludentia, secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi. (Principio affermato con riguardo all'art. unico L. 5 maggio 1976 n. 340, interpretato autenticamente dall'art. 6 L. 1° luglio 1977 n. 404 ed affermativo dell'inderogabilità di alcuni minimi della tariffa professionale per ingegneri ed architetti).

1. Ved. Cass. S.U. 16 gennaio 1986 n. 224 R, Cass. S.U. 14 febbraio 1980 n. 1053.[R=W14F801053]
C.c. artt. 1418, 2233; L. 13 giugno 1942 n. 794, art. 42;[R=L79442,A=42] L. 5 maggio 1976 n. 340, art. unico; L. 11 luglio 1977 n. 404, art. 6R

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