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Sent.C. Cass. 18/03/1988, n. 2481

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Rinvio delle operazioni peritali a data da destinare - Ripresa delle attività - Mancato avviso alle parti - Nullità della consulenza - Condizioni.
1. L'inosservanza da parte del consulente d'ufficio del dovere di avvertire i contendenti, quando riprenda le operazioni peritali in precedenza rinviate a data da destinare, determina la nullità della consulenza tecnica (peraltro relativa e quindi sanata ove non dedotta nella prima difesa od udienza successiva), solo se abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

1. Ved. Cass. 24 gennaio 1985 n. 324R.

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