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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 20/03/2018, n. 069/Pres.
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- D. Pres. R. 14/03/2023, n. 055/Pres.
- D. Pres. R. 30/04/2021, n. 068/Pres.
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PremessaIL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO, in particolare, l’articolo 85 della suddetta legge regionale 3/ |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Rifo |
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Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti1. Sono beneficiari dei trasferimenti di cui al presente regolamento, i consorzi di sviluppo economico locale che hanno concluso le operazioni di riordino di cui agli articoli 62 e seguenti, costituiti, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 85, comma 7, e dell’articolo 62, comma 7, della medesima |
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Art. 4 - Cumulo di contributi1. I trasferimenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze, a favore dei medesimi interventi oggetto di richie |
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Art. 5 - Interventi ammissibili1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 1, della legge regionale 3/2015, sono ammissibili all’assegnazione di trasferimenti in conto capitale di cui al presente regolamento, gli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche o d’uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari.N4 1bis. Gli interventi di cui al comma 1 son |
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Art. 6 - Presentazione manifestazione di interesse1. I beneficiari di cui all’articolo 3 presentano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, apposita manifestazione di interesse alla realizzazione degli interventi nelle aree individuate dall’articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c), con correlata indicazione dei seguenti parametri, riferiti al 31 dicembre di ogni anno: |
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Art. 7 - Riparto dei fondi disponibili1. N1 Con provvedimento del Direttore del servizio competente è operato il riparto dei fondi disponibili a valere sul capitolo di spesa di cui all’articolo 85 della legge regionale 3/2015 tra i consorzi richiedenti, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di cui all’articolo 6, comma 1, sulla base dei parametri del medesimo |
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Art. 8 - Presentazione della domanda1. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 7, il beneficiario presenta all’indirizzo economia@certregione.fvg,it domanda di assegnazione dei trasferimenti in conto capitale, secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del consorzio, contenente: a) le dichiarazioni |
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Art. 9 - Comunicazione di avvio del procedimento |
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Art. 10 - Istruttoria della domanda1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. |
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Art. 11 - Spese ammissibili1. Ai sensi dell’articolo 85 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dopo la presentazione della domanda di assegnazione dei trasferimenti: a) spese per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di cantiere, svolte anche per il tramite del proprio personale interno; nel caso di attività tecniche svolte per il tramite di personale interno dei cons |
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Art. 12 - Spese non ammissibili1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 11 e in particolare: a) i beni di consumo; |
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Art. 13 - Ammontare delle assegnazioni1. Nel limite delle risorse disponibili, le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concedibili nella misura massima del cento per cento |
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Art. 14 - Modalità di concessione1. Le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concesse entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all’articolo 8. 2. Le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concesse con decreto del |
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Art. 16 - Obblighi del beneficiario1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: a) applicare, ai sensi dell’articolo 64, comma 9, della legge regionale 3/2015, la legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, e il |
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Art. 17 - Variazioni degli interventi1. Le richieste di variazione agli interventi oggetto di assegnazione, sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, sono presentate al Servizio competente, con le modalità di cui all’articolo 8, comma 1, accompagnate da una sintetica relazione che dà motivazione delle variazioni richi |
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Art. 19 - Regolarità formale della documentazione giustificativa di spesa1. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente che diano evid |
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Art. 20 - Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, nonché al ricorrere delle seguenti fattispecie: a) violazione degli obblighi di cui all’articolo 16, lettere a), b), c), d), e), f), h), i); b) spesa ammissibile, in esito all’istruttoria sulla rendicontazione, inferiore al settanta per cento dell’importo originariamente previsto; |
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Art. 22 - Norma transitoria1. In sede di prima applicazione, la manifestazione di interesse di cui all’articolo 6 è presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del pre |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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