IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
"1. L’Amministrazione regionale, in relazione all’esercizio delle funzioni pubbliche di cui all’articolo 64, è autorizzata ad assegnare ai consorzi e all’EZIT trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d’uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi o dell’EZIT, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi e dell’EZIT per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante.