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Sent. C. Cass. 25/02/1989, n. 1035

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1. Professionisti - Incarico professionale - A più professionisti dello stesso studio contestualmente - Loro diverse competenze - Onorario - Liquidazione non unitaria ma a ciascuno dei professionisti.
1. Il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali, e della relativa responsabilità, desumibile dalla disciplina dettata per il lavoro autonomo e dalle disposizioni di cui agli artt, 1 e 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, non trova deroga nel caso di contestuale conferimento dell'incarico a due professionisti (nella specie: geometra ed agronomo), ancorché facenti parte dello stesso studio, ove specificamente espresso con riguardo alle rispettive ed autonome prestazioni in ragione delle diverse competenze professionali; pertanto detto incarico deve ritenersi conferito ai singoli professionisti, e non impersonalmente allo studio, con la conseguenza che il compenso dovuto per le rispettive prestazioni professionali non può essere liquidato in modo unitario, bensì a ciascuno di essi con riferimento all'attività in concreto prestata.


C.c. artt. 1316 e 1317; L. 23 novembre 1939 n. 1815, artt. 1 e 2R; L. 2 marzo 1949 n. 144, art. 15R

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