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Sent.C. Cass. 03/02/1989, n. 655

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1. Geometri - Dipendenti del Comune - Albo professionale - Iscrizione - Divieto - Contrasto con artt. 3, 5 e 128 Cost. - Insussistenza.
1. L'art. 241, 3° c., T.U. 3 marzo 1934 n. 383, fissa un divieto assoluto di esercizio della professione a carico dei dipendenti comunali, e, pertanto, è ostativo all'iscrizione dei dipendenti medesimi nell'albo dei geometri, in quanto l'art. 7 del loro regolamento professionale, di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, recepisce, quali situazioni d'incompatibilità con l'iscrizione di pubblici impiegati, le ipotesi in cui costoro, secondo l'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza, non possono svolgere attività professionale; tali principi manifestamente non pongono le citate norme in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ad altre professioni od ai dipendenti di altri Enti pubblici, in considerazione dell'oggettiva diversità dei rispettivi casi, né con gli artt. 5 e 128 Cost., vertendosi in materia di disposizioni rivolte ad assicurare esigenze generali e compatibili con le autonomie degli Enti territoriali.

1. Ved. Cass. S.U. 5 dicembre 1987 n. 9097 R
Cost. artt. 3, 5, 128; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7; T.U. 3 marzo 1934 n. 383, art. 241, 3, c.

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