Sent.C. Cass. 05/12/1987, n. 9097 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 05/12/1987, n. 9097

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1. Geometri - Dipendenti di Amministrazioni provinciali - Albo professionale - Iscrizione - Divieto.
1. I dipendenti delle Amministrazioni provinciali, ancorché svolgano attività di docenti presso scuole secondarie, versano in situazione d'incompatibilità con l'esercizio di qualunque attività professionale, a norma dell'art. 241, 3° c. del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (a differenza di quanto previsto dagli artt. 92 e 118 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 per i docenti delle scuole di Stato, che possono essere autorizzati all'esercizio delle libere professioni dal direttore didattico o dal preside), e, pertanto, non possono essere iscritti nell'albo dei geometri, ai sensi dell'art. 7, 1° c. del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.


R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7; R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 241; D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, artt. 92, 118[R=DPR41774,A=92]

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