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Sent.C. Cass. 10/12/1993, n. 12165

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1. Ingegneri ed architetti - Procedimento e provvedimento disciplinari - Fatti contrari alla deontologia professionale - Risultanti da sentenza ex art. 444, 2° c., C.p.p. - Rilevanza in sede disciplinare.
1. La specifica previsione degli art. 5 n. 4 L. 24 giugno 1923 n. 1395 e 43 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, i quali fanno riferimento ad abusi e mancanze commessi nell'esercizio della professione, non esclude la rilevanza disciplinare di altri fatti o comportamenti, realizzati dall'ingegnere, contrari alle norme di deontologia, ancorché essi non siano in diretta relazione con l'esercizio della professione e con la qualifica professionale; tali altri fatti o comportamenti ben possono risultare da sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444, 2° c., C.p.c., non essendo di ostacolo il fatto che tale pronuncia (da considerare sentenza di condanna) non abbia efficacia, ai sensi dell'art. 445, 1° c., stesso Codice, nei giudizi civili od amministrativi, ove in sede disciplinare si tenga conto non della condanna penale in sé ma del fatto, obiettivamente considerato, che ad essa ha dato luogo.

1. Ved. Cass. 9 luglio 1991 n. 7543 R, 22 giugno 1990 n. 6312 R
C.p.c. artt. 444 e 445; L. 24 giugno 1923 n. 1395, art. 5 n. 4 R; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 43[R=L253725,A=43]

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