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Sent.C. Cass. 13/06/1990, n. 5734

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1. Prevenzione infortuni - Parapetto e protezioni equipollenti ex art. 26 D.P.R. 1955 n. 547 - Requisiti.
1. Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), è configurabile come parapetto normale, o come protezione ad esso equivalente, una misura protettiva che, per la natura del materiale da cui è costituita, sia intrinsecamente dotata delle caratteristiche della rigidità e della resistenza, non essendo sufficiente che tali caratteristiche siano assicurate dalle modalità occasionali con cui essa è stata predisposta, come nell'ipotesi di collocazione di funi, ancorché di acciaio, atteso che in tale ipotesi la rigidità e la resistenza del riparo permangono solo finché le funi stesse siano tenute in trazione.

1. D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547. Art. 26 (Parapetto normale) (1° c.) - Agli effetti dei presente decreto è considerato « normale » un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; b) abbia un'altezza utile di almeno un metro; c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. (2° c.) E' considerato « parapetto normale con arresto al piede » il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri. (3° c.). E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustrata, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 26R

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