Sent.C. Cass. 19/07/1996, n. 6503 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 19/07/1996, n. 6503

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1. Appalti oo.pp. - Assicurazione fideiussoria - Scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957 Cod. civ.
1. In tema di assicurazione fideiussoria stipulata dall'appaltatore di opere pubbliche, per scadenza dell'obbligazione principale (art. 1957 Cod. civ.) deve intendersi non il termine di scadenza previsto inizialmente nel contratto, bensì l'epoca di ultimazione dei lavori ovvero, in difetto, la data in cui, per eventi di natura patologica (nella specie, per risoluzione del contratto), il rapporto si sia comunque estinto.

1. Ved. Cass. 12 maggio 1990 n. 4098 R secondo la quale il potere di autotutela dell'ente può esigere di prorogare la scadenza del termine di esecuzione dell'opera (per cui non sussiste un indeclinabile collegamento tra la scadenza dell'obbligazione ex art. 1957 Cod. civ. e il termine entro il quale l'appaltatore dovrebbe eseguire l'opera).
Cod. civ. art. 1957

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