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Sent.C. Cass. 17/08/1990, n. 8355

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1. Geometra - Dipendente di ente pubblico - Iscrizione all'albo - Liceità - Condizioni.
1. Ai sensi dell'art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, recante il regolamento per la professione di geometra, l'iscrizione nell'albo professionale dei geometri non è consentita ai dipendenti di Ente pubblico solo qualora le norme particolari dell'ordinamento dell'Ente medesimo, circa lo stato giuridico del personale, vietino espressamente l'esercizio di libera professione ma non quando tale esercizio, mancando un siffatto divieto (di carattere generale per l'intera categoria dei dipendenti) - come nel caso dei dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno e, quindi, dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, alla stregua dei rispettivi regolamenti per il personale del 14 dicembre 1965 e 12 novembre 1986 -, debba ritenersi consentito, ancorché resti subordinato ad autorizzazione dell'Ente datore di lavoro, comportante una valutazione discrezionale della compatibilità dell'esercizio della professione con l'esatto espletamento delle incombenze connesse al rapporto di pubblico impiego.

1. Ved. Cass. 12 marzo 1980 n. 1646[R=W12M801646], 10 aprile 1978 n. 1654.[R=W10A781654]
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7; D.M. 14 dicembre 1965; D.M. 12 novembre 1986

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