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Sent.C. Cass. 18/02/1991, n. 1686

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1. Gravi difetti - Danni a terzi - Responsabilità diretta del proprietario - Regresso nei confronti dell'appaltatore - Ammissibilità. 2. Gravi difetti - Anche in riferimento ad una parte limitata dell'edificio - Condizioni.
1. Nel caso di difetti di costruzione, il proprietario dell'immobile nel quale si sono manifestati i difetti i quali abbiano causato danni ad un terzo non può pretendere che quest'ultimo, ove non abbia la qualità di avente causa dal committente, ottenga il riconoscimento del danno a norma dell'art. 1669 Cod. civ. direttamente dall'appaltatore (o costruttore), ma è tenuto a risarcire direttamente il danno (anche mediante l'eliminazione del fattore causativo) salvo ad agire, sempre a norma dell'art. 1669 (anche ai sensi dell'art. 1495 Cod. civ. nel caso di costruttore venditore), nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dei danni direttamente subiti e per regresso relativamente a quelli risarciti al terzo. 2. I gravi difetti della costruzione in presenza dei quali sussiste la responsabilità dell'appaltatore (o costruttore venditore) a norma dell'art. 1669 Cod. civ. sono configurabili (a differenza della rovina parziale o pericolo di rovina riguardanti le strutture portanti dell'edificio) anche in riferimento ad una parte limitata dell'edificio, purché incidano in maniera rilevante sulla funzionalità della parte stessa, comportando come ulteriore conseguenza un'apprezzabile menomazione del godimento dell'edificio o di una frazione dello stesso (singolo appartamento), indipendentemente dall'entità della somma di denaro occorrente per la loro eliminazione.

1. Sulle due forme di responsabilità per vizi dell'opera, che possono derivare a carico dell'appaltatore - l'una di natura contrattuale ex art. 1667 Cc. e l'altra di natura extra contrattuale ex art. 1669 Cc. - ved. Cass. 29 luglio 1975 n. 2928[R=W29L752928]; e anche Cass. 28 settembre 1973 n. 2429.[R=W28S732429] 2. Conf. Cass. 28 febbraio 1984 n. 1427,[R=W28F841427] 12 novembre 1983 n. 674[R=W12N83674], 5 febbraio 1982 n. 664; [R=W5F82664] 27 maggio 1981 n. 3482,[R=W27MA813482] 11 gennaio 1979 n. 207[R=W11GE79207]; 4 maggio 1978 n. 2070, [R=W4MA782070] 21 aprile 1976 n. 1426.R
C.c. artt. 1495, 1669, 2051

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