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Sent.C. Cass. 21/04/1976, n. 1426

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Attività - Indagini - Ausiliari - Autonomo affidamento di accertamenti ad esperti - Nullità della consulenza - Esclusione - Condizioni.
1. Qualora il consulente tecnico di ufficio, di propria iniziativa, abbia affidato ad un esperto di sua fiducia (persona fisica od istituto) il compimento di particolari operazioni, analisi ed accertamenti, necessari al fine di una ponderata e completa acquisizione di tutti gli elementi attinenti all'indagine richiesta dal giudice, non si verifica nullità della relazione peritale, ove il consulente medesimo abbia valutato e fatto proprie le conclusioni dell'esperto, richiamandole nel suo elaborato, collocandole nel contesto globale dell'incarico espletato, nonché assumendo al riguardo ogni responsabilità tecnica e scientifica.

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