Fondo nazionale per l'efficienza energetica: in vigore il decreto attuativo | Bollettino di Legislazione Tecnica
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08/03/2018

Fondo nazionale per l'efficienza energetica: in vigore il decreto attuativo

Pubblicato nella G.U. 06/03/2018, n. 54 ed in vigore dal 07/03/2018 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico che individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.

Il Fondo nazionale per l’efficienza energetica, è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’art. 15, comma 1, del D. Leg.vo 102/2014 ed è finalizzato a favorire il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, con particolare riferimento ai seguenti interventi:
a) interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.

Il D. Min. Sviluppo Econ. 22/12/2017, individua gli interventi a favore delle imprese e della Pubblica amministrazione, specificando, rispettivamente, i soggetti beneficiari, le tipologie di intervento agevolabili, la forma ed intensità delle agevolazioni, nonché la loro cumulabilità. Sono definiti inoltre i costi ammissibili, le modalità di presentazione delle domande, l'istruttoria, concessione e fruizione delle agevolazioni, i tempi e le modalità di realizzazione degli investimenti ammessi, le varianti di progetto e le variazioni di titolarità, le verifiche, i controlli e le ispezioni, i casi di revoca e decadenza.

La gestione del Fondo è affidata ad INVITALIA ed i costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi agevolabili devono riferirsi a: 
a) consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici (nella misura massima complessiva del 10 per cento del totale dei costi ammissibili);
b) apparecchiature, impianti nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell’intervento;
c) interventi sull’involucro edilizio (opaco e trasparente), comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
d) infrastrutture specifiche, comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica - comprensivo dell’allacciamento alla rete - del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto.

Dalla redazione