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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 22/12/2017
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PremessaIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; |
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Capo I - Norme generali |
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Art. 1. - Contenuti e finalità1. Il presente decreto individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di ge |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, valgono le seguenti definizioni: a) regolamento GBER: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni b) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; c) «PMI»: le imprese clas |
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Art. 3. - Dotazione e gestione finanziaria del Fondo1. All'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, sono destinate, previa verifica delle effettive disponibilità, le risorse di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. |
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Art. 4. - Gestione del Fondo1. La gestione del Fondo è affidata ad INVITALIA, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipul |
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Art. 5. - Articolazione per sezioni, prime dotazioni e riserve1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, il Fondo è articolato in due sezioni, gestite con i conti correnti istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 3: a) una sezione per la concessione di garanzi |
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Capo II - Interventi a favore delle imprese |
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Art. 6. - Soggetti beneficiari1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e dal Regolamento de Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all'art. 7. 2. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono: a) essere regolar |
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Art. 7. - Tipologie di intervento agevolabili1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse: a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi: i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l'attività economica; ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti; b) alle ESCO, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi: i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; ii. di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici |
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Art. 8. - Forma delle agevolazioni1. Per gli interventi di cui al presente Capo, sono concesse alle imprese le seguenti agevolazioni: a) ga |
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Art. 9. - Intensità delle agevolazioni1. Le agevolazioni per i progetti di investimento di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), punto i) sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento GBER, e le agevolazioni per i progetti di investimento di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), punto ii, sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 46 del regolamento suddetto. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per tutti i progetti di investimento proposti da ESCO, le agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1, sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento de minimis. 3. Le garanzie di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) sono concesse, a valere sulle disponibilità del Fondo, fino all'ottanta per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro i limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e un massimo di 2,5 milioni di euro, alle seguenti condizioni: |
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Art. 10. - Cumulabilità1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre n |
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Capo III - Interventi a favore della pubblica amministrazione |
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Art. 11. - Soggetti beneficiari1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse alle Pubbliche amministrazioni, in forma singola o in f |
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Art. 12. - Tipologie di intervento agevolabili1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi: a) di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; |
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Art. 13. - Forma delle agevolazioni1. Le agevolazioni per gli interventi di cui al presente Capo, sono concesse alle Pubbliche amministrazioni sotto forma di |
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Art. 14. - Intensità delle agevolazioni1. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), sono concessi da un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e ad un massimo di euro 2.000.000 (due milioni), fermo restando quanto previsto all'art. 13, alle seguenti condizioni: |
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Art. 15. - Cumulabilità1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo |
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Capo IV - Disposizioni comuni e finali |
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Art. 16. - Tipologia di costi ammissibili1. I costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi agevolati ai sensi del presente decreto, devono riferirsi all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano: a) consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degl |
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Art. 17. - Presentazione delle domande1. L'ammissione alle agevolazioni del Fondo avviene sulla base della presentazione per via telematica, prima della data di inizio dei lavori, della domanda redatta, a pena di esclusione, secondo gli schemi, le modalità e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso, proposti da INVITALIA entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e approvati con i |
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Art. 18. - Istruttoria e concessione dell'agevolazione1. L'accesso ai benefici di cui al presente decreto avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle disponibilità della relativa sezione del Fondo. Per le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) viene accantonata, a cura del gestore del Fondo, una somma non inferiore all'8% dell'importo massimo da garantire nei casi di garanzie su singole operazioni di finanziamento. Tale percentuale di accantonamento potrà essere incrementata a cura di INVITALIA in relazione al concreto andamento delle escussioni del Fondo, dandone informativa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e |
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Art. 19. - Fruizione delle agevolazioni1. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a): a) a fronte di un evento di escussione, ciascun soggetto richiedente invia al gestore del Fondo, entro 180 giorni dalla data di intimazione di pagamento indirizzata al soggetto beneficiario e per conoscenza al gestore del Fondo, la richiesta di attivazione della garanzia, corredata dei dati e delle informazioni relative a: (i) l'operazione finanziaria oggetto di escussione della garanzia del Fondo; (ii) l'importo dell'esposizione del soggetto richiedente sull'operazione finanziaria di cui al precedente punto (i), rilevato alla data di intimazione di pagamento inviata al soggetto beneficiario a seguito dell'evento di escussione. La perdita è liquidata dal gestore del Fondo, previa approvazione da parte della Cabina di regia, entro novanta giorni lavorati |
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Art. 20. - Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti ammessi1. I soggetti beneficiari e richiedenti comunicano ad INVITALIA l'avvenuto inizio dei lavori, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attività. |
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Art. 21. - Varianti di progetto e variazione di titolarità1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare all'intervento progettato deve essere inoltrata ad INVITALIA debitamente sottoscritta e preventivamente alla sua esecuzione, opportuna |
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Art. 22. - Casi di revoca e decadenza e recupero delle somme1. Con deliberazione di INVITALIA, previa approvazione della Cabina di regia, l'agevolazione è revocata nei seguenti casi: a) mancato rispetto degli adempimenti di legge o di quelli disposti dal presente decreto; b) mancato completamento delle opere nei termini di cui all'art. 20; c) sostanziale difformità tra progetto presentato per l'agevolazione e quello effettivamente realizzato; |
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Art. 23. - Verifiche, controlli e ispezioni1. INVITALIA cura l'effettuazione delle verifiche sulle iniziative agevolate, selezionate a campione, per il tramite sia d |
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Art. 24. - Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attività di informazione1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo, nonché degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stes |
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Art. 25. - Aggiornamento e disposizioni attuative1. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, anche su proposta della Cabina di Regia, nel rispetto degli |
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Art. 26. - Disposizioni finali1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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