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Sent.C. Stato 26/08/1991, n. 6

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1. Progetto di opera pubblica - Su area a rilievo paesaggistico - Approvazione - Previo nulla osta Sovrintendenza - Necessità.
1. E' illegittima l'approvazione di un progetto di opera pubblica destinata ad essere realizzata su area prevista dei requisiti contemplati dall'art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497, ove sia mancato il preventivo avviso della Soprintendenza ai monumenti.

1. L'art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) stabilisce quanto segue: «(1° c.) I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge. (2° c.) Essi pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta la autorizzazione. (3° c.) E' fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione». Ved. sull'argomento C. Stato IV 27 aprile 1971 n. 507[R=WCS27A71507], e 21 ottobre 1969 n. 527.[R=WCS21O69527]
L. 29 giugno 1939 n. 1497R

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