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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Obbligatorietà clausole sociali nei bandi di gara
La Sentenza TAR Campaniaa 01/03/2018, n. 1334, ha in sostanza chiarito che:
- la disposizione di cui all’art. 50 del D. Leg.vo 50/2016 - a mente del quale per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore - è cogente per la stazione appaltante;
- occorre in ogni caso almeno una istruttoria concernente la verifica dei presupposti per tale applicazione (segnatamente, una valutazione sulla natura non intellettuale del servizio e sulla prevalenza della manodopera in termini di valore economico;
- l'omissione è altresì determinativa della violazione della disposizione di cui all’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 16, ultimo periodo, secondo cui nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera.