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02/03/2018

Prezzo chiuso nei lavori pubblici, nessuno scostamento inflazione nel 2017

Sulla G.U. n. 50 del 01/03/2018 è stato pubblicato il D. Min. Infrastrutture e Trasporti 15/02/2018, recante "Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato, per l'anno 2017", il quale attesta che per l'anno 2016 non si sono verificati scostamenti superiori al 2%.

Il decreto in oggetto viene pubblicato annualmente ai fini dell'applicazione del cosiddetto "prezzo chiuso" nei lavori pubblici, come previsto dall'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, comma 3 (che, pur essendo stato abrogato dall’art. 217 del D. Leg.vo 50/2016, continua ad applicarsi finché ricorrano le procedure del regime transitorio di cui all’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016).

Ai sensi del citato comma 3, dell'art. 133, del D. Leg.vo 163/2006, per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applica il "prezzo chiuso", consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato della percentuale eccedente il 2%, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione degli stessi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%. La percentuale di maggiorazione è pubblicata mediante apposito decreto entro il 31 marzo di ogni anno.
Il comma 3-bis del medesimo art. 133 del D. Leg.vo 163/2006 prevede altresì un termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto recante la differenza tra i tassi di inflazione, entro il quale l'appaltatore è tenuto ad inoltrare l'istanza per l'applicazione del prezzo chiuso, a pena di decadenza.

Con riguardo all’applicazione dell’art. 133, comma 3, del D. Leg.vo 163/2006 si precisa che, pur essendo stato espressamente abrogato dall’art. 217 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Leg.vo 50/2016), è stato chiarito (con Nota dell’Avvocatura generale dello Stato del 23/01/2017, n. 35949) che finché ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio di cui all’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, dovrà continuare ad essere emanato il decreto ministeriale annualmente previsto, in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Peraltro il comma 27-ter dell’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016 - introdotto dal D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, c.d. "correttivo" - prevede espressamente l’applicazione, ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del D. Leg.vo 50/2016 e in corso di esecuzione, della disciplina contenuta nell’art. 133, commi 3 e 6, del D. Leg.vo 163/2006, riguardante il calcolo del prezzo chiuso da applicarsi ai lavori ancora da eseguire.

Dalla redazione