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11/10/2024

Condizionatori sulla facciata dell’edificio e autorizzazione paesaggistica

Il TAR Lazio ha affermato che, nelle aree vincolate, l'installazione di condizionatori sulla facciata dell'edificio visibili dalla strada pubblica rientra tra gli interventi per i quali è necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

CONDIZIONATORI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione delle opere realizzate sul fabbricato destinato a civile abitazione, situato in area paesaggisticamente vincolata. In particolare, si trattava della chiusura di una loggia - per la quale era stata presentata una CIL - e dell’installazione di un motore esterno per il condizionamento.
Il ricorrente lamentava la tardività dell’ordine di demolizione, adottato a distanza di oltre un anno dalla presentazione della CIL. Inoltre, evidenziava che la facciata su cui era installato il condizionatore fosse “la più nascosta e comunque non la principale” del fabbricato e che, data la distanza dalla pubblica via (pari a circa 230 metri), ciò che era visibile da quest’ultima sarebbe “solo un puntino bianco”, con conseguente esclusione dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 31/2017, in combinato disposto con il punto A.5 dell’Allegato A.

TAR Lazio-Roma 13771/2024  ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

POTERI DI VIGILANZA - Il regime proprio dell’attività edilizia subordinata alla presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL o CILA) non prevede, come invece in caso di SCIA, una fase di successivo controllo sistematico da svolgersi, secondo il paradigma di cui all’art. 19 della L. 241/1990, entro un termine perentorio e destinata, in caso di esito negativo, a concludersi con un provvedimento di carattere inibitorio. A fronte della comunicazione di inizio lavori, pertanto, i generali poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall’art. 27 del D.P.R. 380/2001 possono e devono essere esercitati in ogni momento e senza limiti di tempo, ciò ogniqualvolta l’amministrazione rilevi, come nel caso di specie, che la comunicazione medesima sia stata utilizzata per eseguire opere che avrebbero richiesto il permesso di costruire o la SCIA (cfr. TAR Lazio-Roma 20/09/2019, n. 11155).

VERANDA A CHIUSURA DEL BALCONE - Con riferimento alla chiusura della loggia, il TAR ha evidenziato che l’opera, in quanto comportava la chiusura integrale del balcone, per l’intera altezza e su tutti i lati, aveva trasformato uno spazio aperto in uno spazio chiuso idoneo ad esprimere maggiore volumetria. Si era quindi in presenza di un intervento di ristrutturazione edilizia che avrebbe richiesto il previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.

INSTALLAZIONE DEI CONDIZIONATORI SULLA FACCIATA DELL’EDIFICIO - Con riferimento ai condizionatori, il TAR ha ricordato che:
- il punto A.5 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 (interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica), si riferisce alle installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico;
- il punto B.7 dell’Allegato B del D.P.R. 31/2017 (interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica semplificata) contempla invece la installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, D. Leg.vo 42/2004.

Sulla base della lettura coordinata del punto A.5 e del punto B.7, deve ritenersi che l’elemento della visibilità dell’impianto dalla pubblica via sia di per sé decisivo nel senso di imporre l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, non rilevando - ogni qualvolta tale visibilità sussista - la circostanza che l’installazione sia avvenuta su un prospetto diverso da quello principale.

Nel caso di specie, dagli accertamenti effettuati dal personale tecnico del Comune con apposito sopralluogo e dalla documentazione fotografica emergeva che il motore esterno per il condizionamento dell’aria fosse visibile da più punti della strada pubblica. Ciò, secondo il TAR, era sufficiente a far ritenere integrate le condizioni per la necessità dell’autorizzazione paesaggistica.
Né incide sulla legittimità del provvedimento gravato l’eventuale esistenza di altri documentati “ben più gravi ed evidenti” casi presenti sull’intero tessuto urbano del Comune, costituendo principio generale quello per cui il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere invocato per ottenere il risultato di un’equiparazione ad una situazione illegittima o illegittimamente trattata.

Dalla redazione