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Sent. Corte Cost. 07/11/1994, n. 379

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Misure di salvaguardia - Dopo piano regionale urbanistico territoriale e ante piano regolatore generale - Applicabilità - Art. 5 L. reg. Campania 1987 n. 35 - Contrasto con art. 24, 3° c., Cost. - Non sussiste.
1. L'obbligo della temporaneità dei vincoli urbanistici è da considerare assolto quando la legge stabilisca misure di salvaguardia, in attesa dell'emanazione dei piani regolatori comunali, prevedendo misure sostitutive nei confronti di Enti inadempienti; pertanto, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 L. reg. Campania 27 giugno 1987 n. 35 il quale stabilisce che, dopo l'entrata in vigore del piano urbanistico-territoriale regionale e fino all'emanazione dei piani regolatori generali comunali, non possono essere rilasciate concessioni edilizie, sollevata con riferimento all'art. 42 terzo comma Cost., poiché la natura temporanea di tale misura di salvaguardia è assicurata dal fatto che, in caso di inadempienza dei Comuni, entro un ragionevole limite temporale, è previsto il potere sostitutivo delle Comunità montane e delle Province, salvo l'ulteriore potere sostitutivo del prefetto competente, mediante la nomina di un commissario.

1. Ved. C. Cost. 21 dicembre 1985 n. 355[R=WCC21D85355], 30 marzo 1992 n. 141 [R=WCC30M92141] (Sul principio generale che i vincoli che comportino inedificabilità assoluta assumono carattere espropriativo, se non siano delimitati nel tempo). 1a. Ved. nota 1a. a C. Stato IV 4 ottobre 1994 n. 1100R. 1b. Ved. nota 1a. a C. Stato V 20 ottobre 1994 n. 1200R.
Cost. art. 42

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