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Sent.C. Cass. 27/08/1994, n. 7550

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Errata progettazione e gravi difetti di costruzione - Art. 1669 C.c.
1. In tema di rovina di edificio e di gravi difetti di costruzione, l'art. 1669 C.c., è applicabile non soltanto nei riguardi del costruttore, ma anche nei confronti del progettista, la cui responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale intercorso tra le parti per assumere il connotato della responsabilità per fatto illecito, con la conseguenza che tanto il costruttore che il progettista sono tenuti a risarcire integralmente il danneggiato quando entrambi abbiano concorso a causare il danno, quando cioè questo sia ascrivibile ad errata progettazione ed a cattiva esecuzione dell'opera.

1. Conf. Cass. 28 aprile 1984 n. 2676.[R=W28A842676] Codice civile - Art. 1294 (Solidarietà tra condebitori) - I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. 1a. Ved. nota 1a. a Cass. 12 luglio 1994 n. 6537.R
C.c. art. 1294 , 1665 e 1669, 2230

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