Sent. C. Cass. 19/04/1994, n. 3717 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 19/04/1994, n. 3717

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1. Edilizia ed urbanistica - Parcheggio - Nuove costruzioni - Aree di parcheggio - Vincolo ex art. 41 sexies L. 1942 n. 1150 - Costruttore - Adibizione dell'area ad autorimessa a pagamento - Illegittimità.
1. In tema di aree da destinare - per il disposto dell'art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica), introdotto dall'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765 - a parcheggio per le nuove costruzioni, non può ritenersi rispettata la finalità propria della normativa vincolistica in presenza di un comportamento del costruttore che adibisca l'area stessa ad autorimessa a pagamento, ancorché mettendola anche a disposizione dei proprietari delle unità abitative, poiché in tal modo viene meno la relazione necessaria e permanente tra la cosa principale e quella accessoria e la possibilità di utilizzazione dell'autorimessa da parte dei detti proprietari viene a dipendere da fattori soggettivi e variabili, mentre la suddetta finalità si realizza soltanto col vincolo reale di destinazione.

1. Ved. Cass. 17 dicembre 1993 n. 12495 R. 1a. Ved. nota 1a. a Cass. 7 aprile 1994 n. 3292R
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18 R

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