Sent.C. Cass. 02/02/1994, n. 1022 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 02/02/1994, n. 1022

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Omessa liquidazione da parte del giudice - Conclusione del giudizio - Azione nei confronti delle parti - Esperibilità.
1. Il consulente tecnico d'ufficio al quale non siano stati liquidati i compensi dal giudice civile che lo ha nominato, ai sensi dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, può agire per la liquidazione del compenso nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, mediante il procedimento per ingiunzione (art. 633 e segg. C.p.c.) od un ordinario giudizio di cognizione.

1. Ved. Cass. 2 marzo 1973 n. 573 [R=W2M73573] (Il Consulente tecnico d'ufficio può agire per il pagamento del compenso nei confronti di chi ha richiesto la sua prestazione, senza attendere la fine del processo).
C.p.c. art. 633 ; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11 R

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