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Sent.C. Cass. 08/07/1996, n. 6199

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Compenso - Pagamento - Obbligazione solidale di tutte le arti del giudizio - Soccombenza di una parte e procedimento utilizzato dal consulente per ottenere il pagamento - Irrilevanza.
1. In considerazione del fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla presenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli.

1. Ved. Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022 R

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