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Sent. C. Cass. 04/12/1995, n. 12491

45009 45009
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tubi d'acqua - Art. 889 Cod. civ. - Presunzione assoluta di dannosità - Accertamento del danno in concreto - Non occorre.
1. L'art. 889 Cod. civ. (il quale prescrive la distanza legale minima di un metro tra il confine ed i tubi d'acqua pura o lurida, e loro diramazioni) pone una presunzione assoluta di dannosità della condotta in caso di distanza inferiore ad un metro; ne consegue che l'applicabilità di detta norma prescinde da ogni indagine circa l'assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa della condotta posta a distanza inferiore a quella legale. (Nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto irrilevante la circostanza che la tubazione fosse dotata di dispositivi idonei ad impedire infiltrazioni).

1. Conf. Cass. 8 aprile 1986 n. 2436[R=W8A862436]. 1a. Come nota 1a. a C. Stato V 13 novembre 1995 n. 1556R.
Cod. civ. art. 889

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