Sent. C. Cass. 08/06/1995, n. 6482 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 08/06/1995, n. 6482

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Limitazione dei poteri pubblicistici del Comune - Esclusione - Modifiche normative sopravvenute - Obbligo di adeguamento - Fattispecie. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Obblighi assunti dal Comune - Inadempimento per impossibilità sopravvenuta - Arricchimento senza causa - Inconfigurabilità - Condizioni.
1. Le convenzioni di lottizzazione di cui alla L. 6 agosto 1967 n. 765 (che ha innovato l'art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150) costituiscono contratti di natura peculiare, che lasciano integra, nonostante eventuali patti contrari, la potestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina del territorio e di regolamentazione urbanistica, ivi compresa la facoltà di liberarsi dal vincolo contrattuale, alla stregua di esigenze sopravvenute e, quindi, a maggior ragione, per l'obbligatorio adeguamento modifiche normative (nel caso di specie, necessità di adeguarsi agli standards urbanistici imposti dal D.M. 2. Nel caso di sopravvenuta impossibilità del Comune di adempiere agli obblighi assunti con la convenzione di lottizzazione, il conseguente eventuale arricchimento di detto Ente è giustificato, e quindi non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 Cod. civ., quando è dipeso da doveroso adeguamento alla normativa urbanistica, ed in particolare al decreto che ha fissato gli standards urbanistici (D.M. 2 aprile 1968 n. 1444).

1. Conf. Cass. 5 marzo 1993 n. 2669 R 2. Ved. Cass. 18 dicembre 1981 n. 6714.[R=W18D816714] 1a. e 2a. Come nota 1a. a Cass. 20 aprile 1995 n. 4464.R
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 28; L. 6 agosto 1967 n. 765 Cod. civ. art. 2041 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 28 R, L. 6 agosto 1967 n. 765 R; D.M. 2 aprile 1968 n. 1444

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