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Sent. C. Cass. 05/03/1993, n. 2669

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Convenzione ex L. 1967 n. 765 Sopravvenute esigenze di pubblico interesse - Imposizione di limiti di edificabilità - Potere del Comune - Conseguenze - Annullamento degli atti della P.A. da parte del giudice amministrativo - Azione di risoluzione per inadempimento del privato davanti al giudice ordinario - Proponibilità - Effetti rispristinatori e risarcitori conseguenti alla risoluzione
1. Le convenzioni urbanistiche stipulate nel quadro della L. 6 agosto 1967 n. 765 - per il rilascio di licenze edilizie in relazione ad opere di urbanizzazione che il privato si obbliga ad eseguire - sebbene lascino integra (nonostante qualsiasi patto contrario) - la potestà pubblicistica del Comune di liberarsi dal vincolo contrattuale in relazione a sopravvenute esigenze di pubblico interesse e di porre, quindi, al riguardo dei terreni oggetto della convenzione medesima, limiti diversi con la conseguenza che il giudicato amministrativo (esterno rispetto al successivo giudizio davanti al giudice ordinario) di annullamento, per difetto di motivazione, degli atti in cui si sia concretato l'esercizio di siffatta potestà, legittima la parte privata che lo abbia ottenuto all'azione, davanti al giudice ordinario, di risoluzione per inadempimento - consistente nella mancata osservanza, da parte del Comune, dell'obbligo di valutare le suddette sopravvenienze confrontandole anche con la pregressa negoziazione in materia, in guisa tale da soddisfare l'aspettativa dell'altro contraente ad una corretta azione amministrativa - con i correlativi effetti ripristinatoti della situazione anteriore al contratto risolto (i quali, con riguardo alle prestazioni già eseguite, si concretano nella pretesa del relativo equivalente pecuniario, in quanto è da escludere che le opere pubbliche in cui tali prestazioni consistono possano essere restituite in natura al privato) e risarcitori (la cui quantificazione non può essere commisurata al tantundem dell'edificabilità prevista, non esistendo un conforme diritto soggettivo di edificazione, ma al valore patrimoniale del suddetto obbligo del Comune di tenere motivatamente presente l'esistenza della convenzione di fronte ai nuovi interessi pubblici, ancorché emergenti nel quadro del rispetto di leggi sopravvenute).

1. Ved. Cass. 9 marzo 1990 n. 1917 [R=W9M901917](Il Comune ha la potestà di variare la destinazione delle aree incluse in una convenzione urbanistica; ma tale potestà è sindacabile dal giudice amministrativo e se questi annulla quel provvedimento, il privato può esperire, in sede ordinaria, azione risarcitoria).
L. 6 agosto 1967 n. 765 R

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