Sent. C. Cass. 29/05/1995, n. 6036 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 29/05/1995, n. 6036

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Immobili costruiti senza concessione - Art. 15, 7° comma, L. n. 10/1977 - Nullità degli atti giuridici relativi. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Compravendita di immobile costruito senza licenza - Validità - Limite - Ignoranza del compratore.
1. L'art. 15, 7° comma, L. 28 gennaio 1977 n. 10, che sancisce la nullità degli atti giuridici aventi per oggetto immobili costruiti senza concessione edilizia ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione stessa, sia per il suo carattere innovativo, sia perché contenuto in una normativa speciale ispirata alla tutela degli interessi pubblici legati all'ordinato assetto e sviluppo urbanistico del territorio, è norma di stretta interpretazione, non applicabile oltre i casi ed i tempi in essa considerati (art. 14 Preleggi). 2. La costruzione di un immobile senza licenza edilizia comporta unicamente l'illiceità dell'attività del costruttore, ma non impedisce che l'edificio costruito diventi proprietà del proprietario del suolo su cui esso è edificato né che questi possa liberamente disporne in favore di terzi; è valida, pertanto, la compravendita di un immobile costruito senza licenza, salva la risoluzione del contratto ad istanza del compratore che sia stato ignaro di tale difetto.

1. Conf. Cass. 31 ottobre 1989 n. 4554[R=W31O894554]; L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 15, 7° comma: "Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione". 2. Conf. Cass. 27 luglio 1984 n. 4439[R=W27L844439]. Cod. civ. art. 1495: (Termini e condizioni per l'azione). Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna; e art. 1497 (Mancanza di qualità). Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495. 1a. e 2a. Come nota 1a. a Tsa 4 aprile 1995 n. 32.R
Preleggi art. 14 ; L. 27 gennaio 1977 n. 10 art. 15, 7° comma Cod. civ. artt. 1495 e 1497 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150 art. 31 R

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