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Sent. C. Stato 11/04/1995, n. 587

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Impugnazione - "Chiunque" - Nozione. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Violazione norme urbanistiche - Danno conseguente - Riferito alla collettività e non ai vicini.
1. L'art. 31 9° comma L. 17 agosto 1942 n. 1150, che consente a "chiunque" di impugnare le concessioni edilizie ritenute illegittime, deve interpretarsi nel senso che, pur dovendosi escludere l'introduzione di una nuova azione popolare, una posizione di interesse che legittima ad impugnare le concessioni edilizie va riconosciuta a coloro i quali, per essere proprietari di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione ovvero anche solo per trovarsi in una situazione di stabile collegamento con detta zona, lamentino la violazione delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie relative alla zona medesima. 2. Le norme urbanistiche (diversamente dalle norme civilistiche sulle costruzioni) non sono dettate a salvaguardia delle proprietà limitrofe o vicine, ma a tutela dell'ordinato assetto del territorio, sicché il danno che consegue alla loro violazione non può essere valutato con riferimento a determinati immobili vicini, ma con riguardo al danno che la collettività tutta risente dall'inosservanza delle norme sulle costruzioni.

1a. Come nota 1a. a Tsa 4 aprile 1995 n. 32.R 2a. Come nota 1a. a Cass. pen. III 7 aprile 1995 n. 661.[R=WP7A95661]
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31 R

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