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Sent.C. Cass. 13/06/1995, n. 6684

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione - Decreto - Opposizione - Questioni deducibili.
1. In sede di opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico, la quale ai sensi dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, va proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del decreto, sono ammissibili soltanto le censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso, mentre non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede; pertanto, qualora una delle parti abbia tempestivamente proposto contro il suddetto decreto un'opposizione inammissibile in relazione al suo contenuto, ed un'altra parte, intervenendo nel relativo procedimento oltre il termine di cui all'art. 11 cit., abbia proposto contro il medesimo decreto censure esaminabili nel merito, la tardività di tale intervento non consente all'oppositore tempestivo di sanare l'inammissibilità delle proprie opposizioni facendo proprie le censure dell'interveniente, sicché entrambe le opposizioni vanno dichiarate inammissibili.

1. ved. Cass. 14 maggio 1990 n. 4126 R, sulla liquidazione del compenso del C.T.U. 1a. Come nota 1a. a Cass. 11 aprile 1995 n. 4166.R
L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11 R

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