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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ricostruzione di rudere o completamento fabbricato non ultimato
In particolare, la sentenza TAR Toscana 12/12/2017, n. 1559, ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera d), secondo la quale rientrano nella nozione di “ristrutturazione edilizia” gli “interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”, e dunque sostanzialmente la ricostruzione di ruderi, fa esclusivo riferimento ad edifici completamente realizzati e poi caduti in rovina.
Si tratta dunque di una fattispecie completamente diversa e non assimilabile al completamento di un edificio assentito e poi non portato a termine, ipotesi nella quale, trattandosi di completare un’opera che rientra indiscutibilmente nella categoria della nuova costruzione, il titolo edilizio necessario per procedere al completamento dell’intervento è il permesso di costruire e non la SCIA.
Negli approfondimenti, tutto quello che c'è da sapere sulla disciplina edilizia, catastale e fiscale dei ruderi (fabbricati collabenti).