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07/02/2018

Ricostruzione di rudere o completamento fabbricato non ultimato

Una recente sentenza del TAR Toscana chiarisce come non sia possibile utilizzare la Segnalazione certificata di inizio attività per il completamento di un fabbricato non ultimato.

In particolare, la sentenza TAR Toscana 12/12/2017, n. 1559, ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera d), secondo la quale rientrano nella nozione di “ristrutturazione edilizia” gli “interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”, e dunque sostanzialmente la ricostruzione di ruderi, fa esclusivo riferimento ad edifici completamente realizzati e poi caduti in rovina.

Si tratta dunque di una fattispecie completamente diversa e non assimilabile al completamento di un edificio assentito e poi non portato a termine, ipotesi nella quale, trattandosi di completare un’opera che rientra indiscutibilmente nella categoria della nuova costruzione, il titolo edilizio necessario per procedere al completamento dell’intervento è il permesso di costruire e non la SCIA.

Negli approfondimenti, tutto quello che c'è da sapere sulla disciplina edilizia, catastale e fiscale dei ruderi (fabbricati collabenti).

Dalla redazione